Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanita?, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche? al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attivita? di sorveglianza
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comportera? le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato piu? grave
Per quanto non inserito nel presente avviso si rimanda all’Ordinanza in oggetto ed al DPCM 8 Marzo 2020
SI CONFIDA NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE AL FINE DI EVITARE DI INCORRERE IN SANZIONI PENALI. LE FORZE DELL’ORDINE INTENSIFICHERANNO I DOVUTI CONTROLLI.
ORDINANZA REGIONE SICILIA N° 3 DELL'8 MARZO 2020
ORDINANZA REGIONE SICILIA N° 4 DELL'8 MARZO 2020